Articolo 1 - Costituzione
È costituita la Associazione Italiana Pallavolisti (di seguito indicata anche tramite l’acronimo AIP), che riunisce tutti i giocatori e le giocatrici (di seguito per brevità genericamente denominati “pallavolisti”) italiani/e o stranieri/e che siano tesserati/e per società iscritte ai campionati italiani organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e/o tesserati/e direttamente alla FIPAV, i giocatori e le giocatrici italiani/e tesserati/e per società iscritte a campionati stranieri, nonché tutti i giocatori e le giocatrici italiani/e e stranieri/e, non più in attività, che siano stati tesserati/e FIPAV per almeno 3 (tre) anni.
Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede legale in Marino (Roma), via Edmondo de Amicis, n. 11.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31.12.2050. Tale termine potrà essere prorogato dall’Assemblea Generale degli associati.
Articolo 4 - Scopi
AIP si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIPAV, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati/e e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti.
L’Associazione non ha scopo di lucro è apartitica e apolitica e dovrà mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle società sportive, degli agenti sportivi/procuratori sportivi, delle Leghe, della Federazione e di qualunque altro soggetto terzo.
Articolo 5 - Soci
Sono soci fondatori coloro che siano indicati tali nell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari i pallavolisti italiani e stranieri tesserati FIPAV, i pallavolisti italiani tesserati con società iscritte a campionati stranieri, nonché gli ex pallavolisti italiani e stranieri, non più in attività, che siano stati tesserati/e FIPAV per almeno 3 (tre) anni.
Sono soci onorari coloro che vengono riconosciuti meritevoli di far parte dell’Associazione per particolari benemerenze verso l’Associazione.
Sono soci sostenitori coloro che, pur non avendo i requisiti di cui ai precedenti commi, vengono riconosciuti per specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al perseguimento e al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Non possono essere soci dell’Associazione i soggetti che svolgano l’attività di procuratore/agente sportivo e i soggetti che ricoprano cariche dirigenziali all’interno della Federazione Italiana Pallavolo, delle Federazioni internazionali, delle leghe nazionali e internazionali, a meno che non siano Consiglieri Federali eletti in quota atleti o ricoprenti cariche in detti enti in favore di AIP o in accordo con AIP.
A ogni modo, non possono essere soci dell’Associazione colore che ricoprano ruoli in conflitto con gli scopi perseguiti dall’AIP.
Articolo 6 - Affiliazione
Per entrare a far parte dell’Associazione, i pallavolisti devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, secondo le modalità da questo individuate ovvero con apposita procedura telematica.
La domanda di ammissione dovrà essere formulata mediante compilazione dell’apposito modulo messo a disposizione dall’Associazione e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da copia del documento di identità del richiedente l’affiliazione e dalla ricevuta di versamento dell’importo corrispondente alla quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita per singola stagione sportiva (01.07-30.06) dal Consiglio Direttivo, in proporzione alla categoria di appartenenza.
Ai fini della determinazione della quota, viene considerata la categoria di militanza della società con cui il pallavolista è tesserato nel momento in cui lo stesso presenta domanda di affiliazione, ovvero in caso di atleta svincolato, la categoria di militanza della società di ultimo tesseramento. Ai fini della determinazione e del pagamento della quota, un atleta svincolato per più di 2 (due) stagioni sportive si considera non più in attività.
La domanda può essere singola, o collettiva, per tale ultima intendendosi quella inoltrata da più pallavolisti appartenenti alla stessa squadra.
La domanda di ammissione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, ai regolamenti e alle norme del CONI, del CIP e della Federazione Italiana Pallavolo.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. In mancanza di comunicazione di rigetto entro 30 (trenta) giorni, la domanda si intenderà accolta.
L’ammissione avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda in caso di mancata comunicazione di rigetto.
Per i soci ordinari, l’ammissione all’Associazione implica l’iscrizione a tempo indeterminato fino a quando gli stessi sono in attività, salvo manifestazione di recesso, o provvedimento di espulsione.
Per i soci fondatori, sostenitori e onorari l’iscrizione è a tempo indeterminato, salvo manifestazione di recesso o espulsione.
L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.
Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso a un Collegio Arbitrale, appositamente costituito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della deliberazione, comunicando l’impugnazione all’Associazione tramite notifica di atto di nomina Arbitro.
Il Collegio Arbitrale, nominato solo in presenza di impugnazione, sarà costituito da un Presidente e da 2 (due) arbitri di parte. I componenti del Collegio potranno essere scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio e saranno nominati uno dal ricorrente, uno dall’Associazione e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra gli arbitri di parte. In caso di mancato accordo tra gli arbitri di parte, il Presidente del Collegio sarà individuato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio Arbitrale sarà chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice e irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dal deposito del lodo di cui all’art. 825 c.p.c. e inappellabilmente, sulle questioni relative all’ammissione o espulsione degli associati decisa dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio decide altresì su ogni altra questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
Il socio ordinario e/o il socio fondatore che non sarà in regola con il pagamento delle quote associative relative alla stagione sportiva in corso non avrà diritto di partecipare personalmente o per delega alle assemblee e non avrà diritto di voto, fermo restando il diritto dell’Associazione di procedere al recupero di tutte le quote non versate.
La nomina dei soci onorari è di competenza dell’Assemblea Generale che delibera a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative e possono partecipare all’Assemblea Generale senza diritto di voto.
La scelta e la nomina dei soci sostenitori è di competenza del Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, in funzione delle proprie necessità operative.
I soci sostenitori possono coadiuvare, in funzione delle loro specifiche ed elevate competenze e capacità professionali, tutte le attività degli organi associativi, partecipando su invito all’Assemblea Generale senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Operativo, nonché svolgendo tutte le attività ritenute necessarie su incarico e/o su delega dell’Associazione. Per tali ragioni i soci sostenitori sono esentati dal pagamento delle quote associative e possono partecipare all’Assemblea Generale senza diritto di voto.
Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati, una volta raggiunta la maggiore età, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, a esclusione dei soci onorari e dei soci sostenitori i quali hanno il diritto di elettorato passivo ma non hanno il diritto di voto nell’Assemblea Generale.
Gli associati hanno il dovere:
- a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
- b) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro il termine di ogni singola stagione sportiva, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo e di inviare ai recapiti dell’Associazione, anche per via telematica, la relativa attestazione di pagamento unitamente al rinnovo del modulo con i propri dati;
- c) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all’attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
- d) di mettersi a disposizione per partecipare a ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.
Articolo 8 - Recesso ed esclusione dell’associato
La qualità di associato non è trasmissibile.
I pallavolisti cessano di far parte dell’Associazione:
- per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
- per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica per doping, illecito sportivo e scommesse, ovvero a seguito di provvedimenti disciplinari negli ultimi 10 (dieci) anni, salva riabilitazione, della FIVB, della CEV, del CONI, del CIP, della FIPAV o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore a un anno, salvo che tale squalifica non derivi da attività posta in essere nell’esercizio delle funzioni di amministratore dell’Associazione e nell’interesse dell’Associazione o degli associati, nel qual caso la squalifica e la sua durata non si computano ai fini della presente lettera;
- qualora sopraggiunga uno dei motivi ostativi all’affiliazione all’AIP ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
- per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
- per estinzione dell’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a/r o pec, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della stagione sportiva in corso (30.06) e ha effetto con lo scadere della stessa.
In caso di mancata comunicazione di recesso nei termini indicati dal precedente comma, l’adesione all’Associazione si intenderà automaticamente rinnovata, con contestuale obbligo di pagamento delle quote annuali.
L’espulsione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di provvedimento disciplinare fondato su gravi motivi e/o per violazione del presente Statuto.
Contro il provvedimento l’associato può ricorrere a un Collegio Arbitrale, con le modalità indicate al precedente art. 6.
Gli associati che abbiano formalizzato il recesso o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 9 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Operativo;
Articolo 10 - Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci purché iscritti all’AIP almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno.
La convocazione dell’Assemblea è indetta dal Presidente o dal Comitato Operativo e comunicata a tutti gli iscritti almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea ordinaria e 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea straordinaria, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria o sistemi di messaggistica istantanea (Telegram, Whatsapp o simili). Ai soli fini di pubblicità notizia l’avviso di convocazione dell’Assemblea verrà esposto altresì sul sito internet e su tutti i canali social dell’Associazione.
La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora dell’Assemblea e l’ordine del giorno, ritenendo valido anche lo svolgimento su piattaforme telematiche, che garantiscano il riconoscimento dei soci e permettano il diritto di voti di questi, previa specifica indicazione agli associati della modalità di accesso.
L’Assemblea è presieduta da un presidente, coadiuvato da un segretario, nominati entrambi in apertura di seduta.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Le delibere assembleari vengono assunte a maggioranza dei voti presenti.
Il diritto di voto viene espresso con le modalità approvate, deliberate e ritenute idonee e sufficienti dal Consiglio Direttivo.
Sono ammesse le deleghe e ogni iscritto può essere portatore di un massimo di 15 (quindici) deleghe.
La modifica della sede sociale può essere deliberata con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli iscritti in regola con il pagamento della quota e con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, in prima convocazione; in seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione, la modifica della sede sociale può essere deliberata qualunque sia il numero degli iscritti presenti e con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
La modifica dello Statuto può essere deliberata con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli iscritti in regola con il pagamento della quota e con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
Articolo 11 - Attribuzioni dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale degli associati si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali, alla modifica dello Statuto e alle altre decisioni di sua competenza.
L’Assemblea viene inoltre convocata in sede straordinaria tutte le volte che il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.
L’Assemblea ha altresì il potere di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra soggetti non associati.
I Revisori avranno il compito di esercitare un attivo controllo sull’amministrazione sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a fine gestione, sottoscriverà il bilancio annuale e farà sullo stesso la propria relazione all’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resterà in carica per il tempo determinato dall’Assemblea e sarà rieleggibile.
Articolo 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale degli associati ed è composto da un numero minimo di 10 (dieci) a un numero massimo di 18 (diciotto) soggetti, tra cui il Presidente dell’AIP, scelti fra i soci dell’Associazione.
Il primo Consiglio Direttivo e il primo Presidente vengono eletti dai soci fondatori in sede di costituzione, anche tra soggetti non facenti parte dei soci fondatori ma che alla prima occasione utile e comunque entro 30 (trenta) giorni da quando verrà loro comunicata la nomina dovranno associarsi all’AIP a pena di decadenza dalla propria carica.
All’interno del Consiglio Direttivo dovrà essere presente almeno un pallavolista per ognuna delle prime 3 (tre) serie sia maschili sia femminili dei campionati indoor, un pallavolista delle Squadre Nazionali Italiane maggiori Maschili, una pallavolista delle Squadre Nazionali Italiane maggiori Femminili, un pallavolista del settore beach volley e uno del settore sitting volley.
I pallavolisti si considerano appartenenti a una delle 10 (dieci) macro-categorie sopra citate, qualora nell’anno della loro candidatura come consiglieri dell’Associazione, giochino in dette categorie.
Le candidature alla carica di consigliere e quelle alla carica di Presidente devono pervenire alla segreteria entro 20 (venti) giorni prima della data fissata per le elezioni. Le votazioni dei consiglieri e del Presidente possono avvenire secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo uscente e ciascun associato può esprimere fino a un massimo di:
- 18 (diciotto) preferenze per i consiglieri, nel caso in cui l’associato non intenda esprimere nessuna preferenza per il Presidente;
- 17 (diciassette) preferenze per i consiglieri e 1 (una) preferenza per il Presidente nel caso in cui l’associato voglia esprimere anche una preferenza per il Presidente.
La votazione data a un candidato per ricoprire la carica di Presidente implica il voto allo stesso anche per ricoprire la carica di consigliere. La semplice votazione data per ricoprire la sola carica di consigliere a un candidato che si sia candidato anche come Presidente, non implica il voto a quest’ultimo per ricoprire la carica di Presidente.
Non è possibile candidarsi solamente per la carica di Presidente.
Nelle 10 (dieci) macro-categorie verranno eletti i pallavolisti, appartenenti alle medesime che, ove non siano eletti nella carica di Presidente, abbiano ricevuto più voti; per gli altri posti vacanti del Consiglio verranno eletti i pallavolisti, maschi o femmine che siano, che avranno ottenuto il maggior numero di voti a prescindere dalle loro categorie di appartenenza.
Tale ultimo criterio per i posti vacanti vale anche nel caso in cui manchino candidature di pallavolisti che giochino in una delle 10 (dieci) macro-categorie sopra citate.
A parità di voti espressi per i consiglieri, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità il candidato più giovane di età.
In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di consigliere, subentra il successivo avente diritto risultante dalle votazioni, secondo i criteri elettivi dell’AIP. Nello specifico, così come sopra indicato, qualora il consigliere dimissionario sia appartenente a una delle 10 (dieci) macro-categorie, il sostituto sarà il candidato maggiormente votato della medesima categoria e non già presente in Consiglio Direttivo e, qualora assente un candidato della medesima categoria, il sostituto sarà colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalle categorie di appartenenza, non già presente all’intero del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti: a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente avrà la facoltà di convocare validamente il Consiglio anche attraverso sistemi telematici, qualora lo ritenga opportuno. Le riunioni del Consiglio potranno altresì avvenire attraverso modalità telematiche in videoconferenza attraverso piattaforme che garantiscano il riconoscimento dei partecipanti e permettano il diritto di voto di questi.
In assenza di candidati per ricoprire la carica di Presidente, ovvero in assenza di candidati che abbiano raggiunto almeno 1/3 (un terzo) dei voti per tale carica, il Consiglio, appena insediatosi nel numero massimo di 18 (diciotto) componenti, nomina al suo interno il Presidente, secondo i criteri indicati nel successivo art. 13.
Il Consiglio fissa ogni anno, per singola stagione sportiva, la quota associativa, distinguendo in base alla categoria di appartenenza degli associati.
A maggioranza dei componenti nomina il Tesoriere, il Segretario Generale e i tre Vice-presidenti, di cui uno su proposta del Presidente.
È investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’AIP, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
Il Consiglio svolge inoltre funzione di indirizzo e di controllo dell’operato del Comitato Operativo.
Ciascuno dei consiglieri ha il compito di promuovere l’AIP nella regione in cui si trovi e in quelle con essa confinanti e si adopera per favorire l’adesione all’AIP dei tesserati della medesima zona.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sono tenuti a munirsi degli strumenti informatici minimi utili a poter svolgere le riunioni, ricevere le comunicazioni e sottoscrivere documenti anche in modalità telematica.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare delegati o referenti che promuovano l’Associazione sul territorio.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituire i membri del Comitato Operativo, a eccezione del Presidente, a maggioranza dei componenti. Qualora i membri del Comitato Operativo vengano sostituiti, si considerano decaduti dalle rispettive cariche.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire al Presidente uscente la carica di Presidente Onorario, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Qualora durante il mandato, per qualsiasi motivo, dovesse ridursi il numero di consiglieri, il Consiglio avrà facoltà di cooptare al suo interno colui o coloro che avevano ricevuto alle ultime elezioni il maggior numero di voti per la carica di consigliere, al fine di ripristinare il numero massimo consentito di componenti.
Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente Statuto i soggetti che svolgano l’attività di procuratore/agente sportivo e i soggetti che ricoprano cariche dirigenziali all’interno della Federazione Italiana Pallavolo, delle Federazioni internazionali, delle leghe nazionali e internazionali, delle associazioni e società sportive affiliate FIPAV, a meno che non siano Consiglieri Federali eletti in quota atleti o ricoprenti cariche in detti enti in favore di AIP o in accordo con AIP.
A ogni modo, non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente Statuto coloro che ricoprano ruoli in conflitto con gli scopi perseguiti dall’AIP. Non possono altresì essere eletti o nominati in cariche previste dal presente Statuto coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica per doping, illecito sportivo e scommesse, ovvero coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari negli ultimi 10 (dieci) anni, salva riabilitazione, della FIVB, della CEV, del CONI, del CIP, della FIPAV o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore a un anno, salvo che tale squalifica non derivi da attività posta in essere nell’esercizio delle funzioni di amministratore dell’Associazione e nell’interesse dell’Associazione o degli associati, nel qual caso la squalifica e la sua durata non si computano ai fini del presente comma.
Qualora uno dei motivi ostativi all’elezione o alla nomina sopravvenga a seguito dell’elezione o della nomina, lo stesso rappresenta causa di immediata decadenza dal ruolo ricoperto.
Articolo 13 - Presidente
Il Presidente è colui il quale, tra coloro che si sono candidati per ricoprire entrambe le cariche di consigliere e di Presidente, ha ottenuto, per ricoprire la carica di Presidente, il maggior numero di voti e almeno 1/3 (un terzo) dei voti validamente espressi dall’Assemblea Generale.
In assenza di candidati per ricoprire la carica di Presidente, ovvero in assenza di candidati che abbiano raggiunto almeno 1/3 (un terzo) dei voti per tale carica, il Presidente verrà eletto dal Consiglio tra i suoi consiglieri, appena tale Organo si sarà insediato nel numero massimo di 18 (diciotto) componenti. A parità di voti espressi dai consiglieri, prevale il candidato Presidente che aveva ricevuto più voti per tale carica dall’Assemblea Generale e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all’AIP e, da ultimo, il candidato Presidente più anziano di età.
In caso di rinuncia all’incarico, dimissioni o cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti, provvede alla nomina di un altro Presidente scelto tra i consiglieri, secondo i criteri sopra indicati.
Il Presidente rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Operativo.
Il Presidente, i Vice-presidenti e il Segretario Generale formano il Comitato Operativo.
Il Presidente può delegare le sue funzioni ai Vice-presidenti.
In caso di impedimento del Presidente, il Vice-presidente più anziano di età ne fa le veci.
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di conferire al Presidente uscente la carica di Presidente Onorario.
Articolo 14 - Il Comitato Operativo
Il Comitato Operativo è composto dal Presidente dell’Associazione, da 3 (tre) Vice-presidenti e dal Segretario Generale; 2 (due) dei 3 (tre) Vice-presidenti potranno essere anche persone non iscritte all’Associazione.
Il Comitato Operativo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.
Il Comitato è incaricato della gestione operativa dell’AIP, al fine di raggiungere gli scopi sociali secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Operativo rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo al termine di ciascun trimestre e allo stesso organo presenta il programma di massima del trimestre successivo.
Articolo 15 - Segretario Generale e Tesoriere
Il Segretario Generale e il Tesoriere coadiuvano il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Comitato Operativo.
Collaborano all’amministrazione dell’Associazione, anche con funzioni di coordinamento.
Se non vi provvede il Presidente, il Segretario Generale convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale e trascrive i relativi verbali negli appositi libri.
Il Tesoriere adempie, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione, alle operazioni bancarie e al prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione; rilascia quietanze e ricevute.
Articolo 16 - Durata delle cariche sociali
Le cariche di regola durano 4 (quattro) anni contestualmente al quadriennio olimpico.
La prima tornata di nomine a opera dei soci fondatori avrà durata limitata fino a giugno 2022.
La seconda tornata di nomine, elette secondo Statuto, avrà durata triennale fino a giugno 2025, al fine di riallinearsi con il quadriennio olimpico.
Le elezioni dovranno avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello olimpico.
Articolo 17 - Diritti di immagine collettiva
L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto all’AIP in conformità agli accordi sui diritti di immagine collettiva che interverranno tra l’AIP e i competenti Organi della Federazione Italiana Pallavolo, delle Federazioni internazionali e delle leghe nazionali e internazionali.
L’iscrizione all’AIP comporta peraltro l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all’attività sportiva svolta dai medesimi e alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più pallavolisti e/o squadre.
L’AIP potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso.
I diritti concessi all’AIP, in virtù del presente articolo, si estinguono per ciascun associato solo ove quest’ultimo cessi di far parte dell’Associazione, fermo restando che tutti i contratti concernenti l’uso del ritratto, del nome o dello pseudonimo di detto associato, già stipulati alla data della relativa cessazione, resteranno in vigore fino alla loro scadenza naturale.
L’AIP è legittimata a intraprendere tutte le iniziative e azioni, anche in sede giudiziaria, necessarie e opportune per la tutela dei diritti sul ritratto, sul nome e pseudonimo degli associati a essa concessi in base alle norme del presente Statuto.
I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti, per il consolidamento e il funzionamento della struttura dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi sociali.
Tutte le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione delle presenti norme saranno decise da un Collegio Arbitrale con le modalità indicate al precedente art. 6.
Articolo 18 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è rappresentato:
- a) dalle quote associative versate da ciascun associato, fondatore, ordinario o sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
- c) da ogni altro contributo economico, raccolto eventualmente anche tramite l’utilizzazione del diritto all’immagine degli associati, come previsto dal precedente art. 17;
- d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, preferibilmente rivolti ad attività organizzate in favore dei pallavolisti.
Articolo 19 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.
Articolo 20 - Estinzione dell'Associazione
L’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati.
Articolo 21 - Forma delle comunicazioni
Salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di convocazione dell’Assemblea Generale, per le comunicazioni dell’Associazione vige il principio della libertà di forma.
Articolo 22 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.